Urbanistica e dintorni

Sottotitolo: "Cosa cambia dal punto di vista pratico col decreto attuativo n. 222/2016 "

Articolo a cura dell'Ing. Carlo Pagliai

Pochi giorni fa la disciplina edilizia nazionale ha subito un paio di modifiche sostanziali attinenti alla sfera della “burocrazia urbanistica”.

La prima modifica riguarda il tanto atteso regolamento che uniforma le definizioni dei parametri urbanistici indicati nei regolamenti edilizi.
Si tratta di un provvedimento di principio, sul quale Regioni prima, e Comuni poi, potranno apportare ulteriori modifiche nelle due fasi consequenziali di recepimento.
Dovremmo avere una sola definizione di altezza in gronda da Trieste in giù. Dovremmo… sono curioso di vedere come Regioni a statuto ordinario e comuni si comporteranno sul pezzo.
La seconda riguarda la revisione dei titoli abilitativi, con cui è stato chiarito meglio chi fa cosa e perché.
In linea di massima è stato privilegiato il ruolo della Comunicazione Inizio Lavori per l'edilizia libera, diventando la procedura residuale per quanto non espressamente previsto per SCIA e Permessi di Costruire. Tra l'altro il legislatore nazionale ha circoscritto l'ambito applicativo delle scia a tre sole casistiche di intervento, a condizione che vi siano opere strutturali (versione aggiornata DPR 380/01)


Di fatto si tratta di una rivoluzionaria “liberalizzazione” dei procedimenti autorizzativi, passatemi il termine improprio. E di fatto lo è.

Praticamente il legislatore, avendo tantissima stima nelle categorie ordinistiche professionali ha inteso migliorare ulteriormente il novero delle procedure amministrative edilizie rientranti nel regime cosiddetto comunicativo, in particolare delle SCIA e delle Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate (CILA) da professionisti abilitati.

Con il Decreto attuativo n. 222/2016 il legislatore ha giustamente introdotto un principio-dovere anche in capo alle amministrazioni pubbliche, che riporto integralmente (art. 1 comma 3):

"3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge."

Le amministrazioni (comunali, ndr) non avranno più un ruolo passivo, marginale o distante nei confronti del richiedente. Avranno invece un ruolo attivo di consulenza legata all’istruttoria per la pratica edilizia.

Mi viene quindi da pensare all'introduzione di procedure complementari di pareri preventivi di fattibilità, da redigersi formalmente. Quindi un ufficio tecnico comunale non potrà più esimersi dal rispondere ai quesiti formali posti da Tecnici, Committenti e Costruttori.

Di fatto con questa norma assumono un ruolo consultivo. E io aggiungo: “era l’ora”.
In questo modo si andrà ad eliminare quel margine di incertezza che può capitare in certe pratiche edilizie, sulle quali gli interrogativi di effettiva fattibilità scaturiscono da entrambe le parti (ente pubblico e il soggetto cittadino).

Timidi segnali di miglioramento in vista ?

Può darsi. Adesso si auspica lo stesso processo revisionale anche per le procedure strutturali e delle NTC.

Se davvero l’urbanistica italiana vuole avviare una nuova virtuosa stagione di contenimento del consumo del suolo, dovrà farlo attraverso la rigenerazione urbana.
E per fare una speditiva stagione di recupero del (vecchio e mal costruito) patrimonio edilizio esistente, l’apporto innovatore della normativa antisismica è fondamentale.

A mio avviso occorre incentivare la sostituzione edilizia integrale, e la ricostruzione di edifici esistenti degli edifici che non vale la pena conservare.

Se il problema fosse rappresentato dal mantenimento dell’estetica e dei prospetti nei nostri antichi centri abitati, il problema è facilmente risolvibile imponendo il mantenimento delle caratteristiche tipologiche, forometriche e formali degli edifici meritevoli di tutela e conservazione.

Per gli edifici invece vincolati l’unica strada da percorrere è quella di migliorare o adeguare sismicamente le strutture esistenti per quanto possibile. I mezzi e le conoscenze ci sono.


Il dilemma di scelta tra sicurezza e conservazione rimane ancora aperto ed è ora attuale più che mai.

Con Braian Ietto avevamo fatto un ulteriore ragionamento sull’Agibilità, che da autorizzazione rilasciata dal dirigente comunale diventa, a livello nazionale, soggetta a Segnalazione certificata di Agibilità. Anche per questa scatterà la svendita come per le APE ?
A parte il fatto che in alcune regioni come la Toscana, la procedura di Agibilità era già stata assoggettata a procedure di attestazione, autocertificazione e asseverazione, l’interrogativo riguarda il fatto che il legislatore abbia deciso di “esternalizzare” anche questo segmento “principe” della verifica di conformità delle opere, che corona la corretta esecuzione delle opere sotto tutti i punti di vista (strutturali in primis).

La conversazione con Braian mi ha fatto pensare che, permessi di costruire a parte, l’intero processo edilizio è praticamente “privatizzato e autocertificato” con crescenti esclusioni di controllo da parte dell’ente pubblico, il vero controllore.

A mio parere, è un’impostazione che può funzionare in paesi in cui Giustizia, legalità ed etica siano migliori delle nostre.

Poi, mi sbaglierò. Come si dice a Firenze, facciamo finta di passar da bischeri.





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