Il DPR 380/01 opera una distinzione ai fini procedurali per depositare e autorizzare i progetti strutturali in zone sismiche.
Lo fa mediante il Capo IV del Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01,
in particolare con gli articoli 83, 93 e 94 relativi alla sicurezza
strutturale delle costruzioni. Quanto segue riguarda soltanto le
specifiche procedure di deposito pratiche strutturali agli ex ufficio
del Genio Civile, esulando quindi le pratiche edilizie sotto il profilo
edilizio/urbanistico e l’eventuali disposizioni regionali emanate in
materia (sulle quali mi riservo ogni considerazione).
Ci sono due profili da tenere distinti, ovvero quelli:
- a prescindere dalla zonizzazione sismica: obbligo di denuncia delle (sole) opere strutturali di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica allo sportello unico del comune, che provvede a trasmettere all’ufficio tecnico regionale competente (ex Genio Civile, ndr) in base all’art. 65 del TUE;
- in funzione della zonizzazione sismica, tutte le costruzioni (quindi oltre a quelle delle opere strutturali al punto precedente) devono essere:
– denunciate allo sportello unico del comune (e trasmesse all’ufficio tecnico regionale competente) qualora situate nelle zone a bassa sismicità (art. 93 TUE);
– autorizzate dall’ufficio tecnico regionale competente qualora situate nelle località sismiche (art. 94 TUE);