Approvate le nuove Norme Tecniche Costruzioni. Cosa cambia nelle costruzioni esistenti.

Sottotitolo serio "Come dovrebbe cambiare il capitolo 8 sulle costruzioni esistenti"
Sottotitolo personale "Adesso prendiamoci per mano e andiamo incontro alla nebbia"



Molti di voi avranno sicuramente già letto questa notizia sui vari portali dell'edilizia ma per chi ancora non lo sapesse sono state approvate dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici le nuove NTC che manderanno presto in pensione le NTC08. Per le dichiarazioni di voto e i commenti dei rappresentanti di Architetti, Geologi e Ingegneri rimando ai vari articoli che si trovano su internet:
Dichiarazione di voto Geologi

Cosa dovrebbe cambiare
Ho provato a cercare su internet le ultime bozze delle Nuove Norme Tecniche ma a noi comuni mortali non è dato sapere al momento di cosa ci aspetta. In attesa di saperne di più però ho trovato un documento interessante e relativamente recente che spiega a grandi linee quali saranno i cambiamenti più importanti cioè quelli sulle costruzioni esistenti. Al voto c'erano due bozze del capitolo 8 ed è stata scelta quella meno restrittiva.

Cambiamenti Capitolo 8 - Costruzioni Esistenti
E' intenzione dei normatori rendere meno gravosi gli interventi di adeguamento, vediamo come:
Vengono definiti due rapporti:
zE = rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione;
zVi = rapporto tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

8.4.2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza della costruzione.
La valutazione della sicurezza e il progetto e di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
Per la combinazione sismica delle azioni, il valore zE può essere minore dell'unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento deve essere 0,4, mentre per le costruzioni di classe III e II il valore di zE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento deve essere comunque non di minore di 0,1. Interventi mendiate i quali si ottengono valori di inferiori a tali minimi sono classificati come interventi di riparazione o locali.
8.4.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi di carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitare della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portarti sui cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;
e) introdurre sistemi di controllo della risposta sismica.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Il valore di zche deve essere raggiunto post operam dipende da quale sia la condizione sopra indicata che impone l'obbligo dell'adeguamento e dal livello di conoscenza che si vuole/può conseguire con le indagini.
Nei casi a),b) e d), per la verifica della struttura, e), per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno zE = 0,1. Nel casi c) ed e) per la verifica della struttura si può assumere zE = 0,8.
Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.


Commenti personali
Al momento mi riservo qualsiasi commento in attesa di avere per le mani la norma definitiva. Per il momento spero (ma dubito) che sia stato fatto un buon lavoro pensando a noi comuni professionisti che combattiamo ogni giorno contro burocrazia, crisi e altri mille mostri.

Quello che sogno è uno strumento che ci permetta di lavorare bene senza dover lavorare a norma... ma qui siamo in Italia e non nel paese delle favole.

A presto con nuovi aggiornamenti, Braian 


riferimenti:

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6 commenti:

  1. Ti segnalo che la bozza delle NTC 2014 è disponibile qui:
    http://www.inconcreto.net/Articolo/2314/NORME_TECNICHE_PER_LE_COSTRUZIONI___ecco_i_testi_andati_in_votazione.html

    Complimenti per il sito

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  2. è un po datato come articolo, vale ancora? grazie

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    1. Anche se è datato in pratica la bozza di queste normative è stata mantenuta. Le voci dicono che entro l'anno dovrebbero venire approvate.

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  3. IF YOU are special in technical & writing expert, can you please Write My Essay For Me UK

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